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martedì 19 marzo 2024

DIRITTO PER TUTTI — il Blog di Guglielmo Mossuto

Guglielmo Mossuto

L'avvocato Guglielmo Mossuto svolge da 20 anni la sua attività professionale su tutto il territorio nazionale. Negli anni ha maturato esperienza in ogni settore di diritto civile, penale e del lavoro, offrendo un'assistenza completa e specializzata. Iscritto anche all'Ordine dei Giornalisti della Toscana, per anni ha curato rubriche di news legali su emittenti radiofoniche ed ha partecipato a numerose trasmissioni televisive su Rai1. Famoso è il suo gruppo Facebook “aiutoavvocato” www.avvocatofirenze.net

Il nuovo matrimonio dopo il divorzio

di Guglielmo Mossuto - martedì 23 aprile 2019 ore 16:11

Posto che con la separazione i coniugi sono autorizzati a vivere separati ma risultano ancora marito e moglie per la legge con tutti gli obblighi assistenziali che da questo derivano, un soggetto potrà contrarre un nuovo matrimonio solo dopo che avrà ottenuto anche il divorzio.

E' ormai noto che a seguito dell'ultima riforma i tempi per ottenere il divorzio a seguito della separazione si sono notevolmente ridotti. In particolare oggi è possibile richiedere il divorzio trascorsi sei mesi in caso di separazione consensuale e un anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale in caso di separazione giudiziale.

Quanto tempo deve intercorrere tra il divorzio e il nuovo matrimonio?

Il termine è quello del passaggio in giudicato del provvedimento con il quale è stato dichiarato il divorzio.

La legge infatti prevede la possibilità di ricorrere in appello nel termine di trenta giorni dalla notifica o sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

Tuttavia, i tempi, seppur già brevi, possono essere ridotti direttamente dalle parti che possono recarsi in Tribunale e rinunciare alla facoltà, riconosciuta loro dalla legge, di impugnare la sentenza. In questo caso il provvedimento diverrà definito immediatamente.

Successivamente al passaggio in giudicato, la sentenza viene trasmessa a cura del Tribunale all'Ufficiale di Stato civile per l'annotazione.

È a partire da questo momento che le parti potranno sposarsi nuovamente.

L'art 89 del nostro codice civile afferma che «Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio”.

Sono però escluse dal divieto alcune ipotesi come quella della dichiarazione di nullità del matrimonio per impotenza di uno dei coniugi o quella della mancata consumazione del matrimonio.

È altresì escluso il caso in cui il divorzio è stato dichiarato a seguito di sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato o di decreto di omologa di separazione consensuale;

Il fondamento di tale divieto è da rinvenirsi nell'intenzione del legislatore di allontanare qualsiasi dubbio sulla paternità dell'eventuale figlio nato durante i trecento giorni.

Stante l'origine del divieto, il Tribunale può comunque autorizzare il matrimonio quando lo stato di gravidanza è assolutamente escluso o nel caso in cui non vi è stata convivenza nei trecento giorni precedenti il divorzio e questo è accertato da sentenza passata in giudicato.

Cosa succede in caso di mancato rispetto dei termini previsti?

In caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla legge, la sanzione prevista è costituita da una multa, peraltro irrisoria, compresa tra €. 20,00 e €. 82,00.

Il mancato rispetto dei termini però non invalida il nuovo matrimonio che resterà valido a tutti gli effetti, anche qualora la multa non venisse pagata.

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Guglielmo Mossuto

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