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DIRITTO PER TUTTI — il Blog di Guglielmo Mossuto

Guglielmo Mossuto

L'avvocato Guglielmo Mossuto svolge da 20 anni la sua attività professionale su tutto il territorio nazionale. Negli anni ha maturato esperienza in ogni settore di diritto civile, penale e del lavoro, offrendo un'assistenza completa e specializzata. Iscritto anche all'Ordine dei Giornalisti della Toscana, per anni ha curato rubriche di news legali su emittenti radiofoniche ed ha partecipato a numerose trasmissioni televisive su Rai1. Famoso è il suo gruppo Facebook “aiutoavvocato” www.avvocatofirenze.net

Mantenimento minori: non vale la remissione della querela

di Guglielmo Mossuto - sabato 12 ottobre 2019 ore 07:30

MANTENIMENTO MINORI: non ha valore la remissione della querela

In caso di separazione o divorzio in presenza di figli minori o comunque non economicamente indipendenti, come noto, il Giudice dispone l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli a carico del genitore presso il quale non risultano essere domiciliati.

Il mancato rispetto di tale obbligo ha conseguenze sia civili che penali.

Per quanto riguarda gli aspetti civili, le somme non versate potranno essere recuperate ricorrendo alla procedura esecutiva procedendo pertanto con il precetto per poi arrivare al pignoramento di somme o beni intestati al genitore inadempiente.

Dal punto di vista penale, il mancato pagamento del contributo al mantenimento dei figli integra un vero e proprio reato previsto dal codice penale all'art. 570 che, con riguardo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, afferma: "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge."

Per alcuni reati, perseguibili a querela della persona offesa, il codice prevede la possibilità per quest'ultima, in caso di accordo o di ripensamento, di ritirare la querela, ma non in questo caso.

Con una recente sentenza (Cass. Pen. n. 37090/2019), infatti, la Corte di Cassazione ha escluso che il reato possa estinguersi mediante la remissione di querela sancendone la procedibilità d'ufficio.

All'atto pratico pertanto, se un genitore denuncia l'altro per mancato mantenimento del figlio, l'eventuale remissione della querela non determinerà l'estinzione del processo che quindi proseguirà per la sua naturale strada essendo procedibile d'ufficio.

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